Art. 2.
(Modifiche all'articolo 581
del codice penale).

      1. All'articolo 581 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto al terzo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque percuote un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da due a quattro anni. Si procede d'ufficio».

 

Pag. 4